OH TU MADRE

di: Horion Enky   (Bizzi Claudio)

    

Care Lettrici, Cari Lettori,

Ben tornate/i o buone vacanze per chi ha scelto settembre.

     In attesa di apprendere chi vincerà queste votazioni (erano 11 anni che gli Italiani l’ attendevano). . . . . poi di comprendere se potremmo aprire il rubinetto del gas, utilizzare l’ energia o acquistare tante candele; vi proponiamo la lettura di questa meravigliosa poesia che parla della Madre, la ricchezza di una Madre, la Regina della casa .  . . chi ci ha dato la Vita !!     

    Riccardo Ferrari, Admin

Oh tu madre degli antichi tempi,

fosti donna

timida e sincera

che sol di nascosto

poteva baciar il virgulto figlio

quando egli dormiva.

Con un tremolante sorriso gli accarezzavi il viso,

come avresti fatto con un angioletto,

per non destar i sogni

del biondo pargoletto.

Manifestar il tuo amor non t’ era concesso,

dovevi forgiar un uomo forte

che un giorno della famiglia

prender in mano dovea la sorte.

Così eri costretta sia nel gioir che nel dolor

a conservar le lacrime tra le mani

per il tuo uomo che più amavi.

L’ AMMINISTRATORE E’ OBBLIGATO AD ACCEDERE AI REGISTRI IMMOBILIARI PER ACCERTARE LA PROPRIETÀ’ DEL CONDOMINIO?

I° PARTE  –  Di: Avv. Nicola Frivoli

Privacy in condominio. Istruzioni per l’ uso

Avverso la decisione del giudice del gravame, i ricorrenti-condomini proponevano ricorso in cassazione adducendo un solo motivo. Resisteva il Condominio

Con l’ unico motivo, i ricorrenti denunciavano la errata interpretazione degli artt. 1418 e 1223 c.c. e dell’ art. 63 disp. att. c.c., ritenendo di essere proprietari dell’ unità immobiliare oggetto di causa solo con decorrenza dal 2 marzo 2017, data della trascrizione della menzionata sentenza della Corte d’ appello di Torino.

La Cassazione riteneva inammissibile il ricorso proposto, ai sensi dell’ art. 360 bis n. 1 c.p.c., con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’ art. 380 bis c.p.c., in relazione all’ art. 375, comma 1, n. 1 ), c.p.c.

Va precisato che il venditore ed acquirente dell’ immobile, in forza della l. n. 220/2012art. 63, comma 4, disp. att. c.c.- delinea a carico del dell’ acquirente un’ obbligazione solidale, non propter rem, ma autonoma, in quanto costituita ex novo dalla legge in funzione di rafforzamento dell’ aspettativa creditoria del condominio, su cui incombe, poi, l’ onere di provare

l’ inerenza della spesa dell’ anno in corso o a quello precedente al subentro dell’ acquirente ( in tale senso, Cass. civ sez. II, 9 ottobre 2020, n. 21860 ).

In altri termini, il principio della responsabilità solidale dell’ acquirente per il pagamento dei contributi dovuti al Condominio dal venditore è limitata al biennio precedente ( cfr. Cass. civ. sez. II, 27 febbraio 2012, n. 2979; Cass. civ. sez. II 18 agosto 2005, n.. 16975 ). Tale tesi risulta del tutto infondata per le ragioni precisate dagli ermellini.

In caso di azione giudiziale da intraprendere da parte del Condominio per il recupero della quota di spese di competenza di una unità immobiliare, è passivamente legittimato l’ effettivo proprietario di detta unità, e non anche chi possa apparire tale, poggiando la ” responsabilità pro quota ” dei condomini sul collegamento tra debito e la titolarità del diritto reale condominiale, emergente dalla trascrizione nei registri immobiliari ( Cass. civ. S.U. 08 aprile 2002, n. 5035; Cass. civ. sez. II 3 agosto 2007, n. 17039; Cass. civ. sez. II, 25 gennaio 2007, n. 1627; Cass. civ. VI- II, 9 ottobre 2017, n. 23621 ).

In sostanza l’ amministratore di condominio ha, al fine di ottenere il pagamento della quota per spese comuni, l’ onere di controllare preventivamente i registri immobiliari per accertare la titolarità della proprietà.

Ne consegue, per individuare l’ effettivo obbligato al pagamento dei contributi condominiali è, altresì, opponibile all’ amministratore di condominio la sentenza che, come del caso posto al vaglio della Suprema Corte, abbia accolto una domanda di simulazione trascritta da un trasferimento immobiliare, dovendosi considerare che la proprietà del bene sia rimasta, comunque, sempre in capo al simulato alienante ( ricorrenti-condomini ). Va, altresì, sottolineato che vi è sempre l’ obbligo in capo al capo condominio di curare la tenuta del registro dell’ anagrafe condominiale, in forza dell’ art. 1130 n. 6, c.c., e l’ obbligo di chi cede diritti di condominio di trasmettere copia autentica del titolo traslativo, ai sensi dell’ art. 63 comma 5, disp. att. c.c., norme introdotte con la riforma del condominio ( l. 220/2012 ).

Per completezza, tra le attribuzioni dell’amministratori di condominio vi è quella della tenuta di diversi registri condominiali ( art. 1130, nn. 6 e 7, c.c. ), tra cui quello dell’ anagrafe condominiale. Tale registro risponde alla necessità di certificare una gestione amministrativa del condominio corretta, ordinata e trasparente, anche per i terzi, ed ha risolto ( sempre che l’ amministratore sia diligente nell’ aggiornamento dei dati ivi contenuti ) i problemi più ricorrenti in ambito condominiale: individuazione dei soggetti da convocare alle assemblee condominiali; conoscenza degli effettivi proprietari e degli occupanti delle varie unità immobiliari e certezza dei soggetti obbligati verso il condominio per il pagamento degli oneri condominiali.

In argomento, mette conto segnalare che l’ art. 1, comma 59, della l. n. 208/2015 ( c.d. legge di stabilità 2016 ) ha novellato l’ art. 13 della l. n. 431/1998 – che disciplina i ” patti contrari alla legge “ nell’ ambito delle locazioni abitative – stabilendo, al comma 1, che è onere del locatore “provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore e all’ amministratore del condominio, anche ai fini dell’ ottemperanza agli obblighi di tenuta dell’ anagrafe condominiale “.

Il registro, in forza del suo costante aggiornamento sulle variazioni che ciclicamente riguardano i partecipanti alla vita condominiale, realizza un valido apparato di pubblicità e notizia, soprattutto per quanto concerne la titolarità delle singole unità immobiliari, con definitivo superamento della questione del ” condomino apparante “.

In conclusione, la Suprema Corte dichiarava inammissibile il ricorso, e condannava, in solido, i ricorrenti a rimborsare al resistente le spese di giudizio di cassazione.

TERZA ETA’, COSA MANGIARE D’ESTATE

Dott. Michele Sculati

            Gli italiani sono uno dei popoli più longevi al mondo, questo grazie anche alla dieta mediterranea che trova nell’Italia una delle sue culle, con una cultura gastronomica che, per fantasia gusto e varietà, è di primo piano nell’intero bacino del Mediterraneo. Nel dare indicazioni sul come affrontare al meglio l’estate suggerisco innanzitutto di valorizzare la nostra tradizionale cultura alimentare, talmente preziosa da essere inserita dall’UNESCO nella lista del Patrimonio culturale dell’umanità. Certamente rispetto a decine di anni fa ci muoviamo molto meno, questo è ancor più evidente nell’anziano, dunque le porzioni vanno limitate; anche per quanto riguarda l’olio extravergine, uno dei simboli della dieta mediterranea, la moderazione ed il buon senso nell’utilizzo sono preziosi oggi come allora.

   Durante la terza età si ha più tempo a disposizione, diviene possibile preparare pietanze che necessitano di tempo e dedizione, tuttavia alle volte manca lo stimolo motivazionale: si cucina con cura se ci sono altre persone, ma non solo per sé stessi.

    Alle volte risulta determinante “con chi” si mangia, per accontentare il desiderio di un nipotino si è disposti a lavorare mezza giornata, mentre se si è soli diventa enormemente più difficile trovare gli stimoli per prendersi cura di sé stessi, anche attraverso la dieta. Credo che queste osservazioni siano più rilevanti rispetto ad informazioni tecniche, tra queste menziono solo l’aumento della quota proteica per l’anziano, suggerita nelle ultime linee guida elaborate dalla Società italiana di nutrizione umana. L’indicazione contenuta nel LARN (livello di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia per la popolazione italiana), è di passare da 0,9 a 1,1 grammi per kg di peso corporeo.

Tale aumento è utile per contrastare un fenomeno chiamato sarcopenia, ovvero la naturale perdita di massa muscolare che progressivamente avviene nell’anziano, questo non significa che si debba consumare più carne o addirittura integratori nutrizionali: nelle basi della dieta mediterranea troviamo le risposte.

   Pochi ricordano che la pasta non è solo ricca di carboidrati, ma è fonte di proteine, che arrivano al 14% se prodotta con buona semola di grano duro, se poi si considerano proporzioni tradizionali come pasta e ceci o fagioli abbiamo il fenomeno di complementarietà proteica tra cereali e legumi, ottenendo un mix di buona qualità.

L’anziano soffre maggiormente il caldo perché con il caldo la pressione si abbassa, e molte persone sono in terapia antipertensiva; a questo si aggiunge che l’elasticità dei vasi sanguigni si riduce con l’età, rendendo più difficile per il nostro corpo mantenere valori costanti di pressione. Mantenere una buona idratazione risulta cruciale, si suggerisca di bere 2 litri di acqua al giorno, ma questo può variare molto in base alla temperatura ed alle attività svolte durante la giornata. Un valido indicatore dello stato di idratazione che può essere controllato più volte al giorno è il semplice colore dell’urina: se è giallo paglierino va bene, anche se durante l’estate sarebbe preferibile fosse tendente al bianco; se diventa giallo scuro significa che dobbiamo bere di più.

   I crampi muscolari sono un altro problema frequente in estate, e la soluzione non è negli integratori di potassio, ma nel consumo abbondante di porzioni di frutta e verdura. Così il vecchio “arto” può diventare una risorsa.

Attentato terroristico palestinese in Israele, tre morti a Elad

Di: Redazione Uri

Il terrorismo palestinese ha colpito ancora Israele. Al cuore, nel giorno dell’Indipendenza di quello Stato ebraico, che il mondo palestinese vede come fumo negli occhi.

L’attentato terroristico è avvenuto a Elad vicino a Petah Tikva e ha causato la morte di tre persone e il ferimento di altre quattro, una di cui in maniera grave.

Le vittime si chiamavano Yonatan Habakkuk, padre di cinque figli, Boaz Gol, padre di cinque, e Oren Ben Yiftach, padre di sei figli di Lod. Un dramma nel dramma: tre padri morti e 16 bambini rimasti orfani.

Secondo la ricostruzione delle forze di sicurezza israeliane, due sarebbero gli attentatori: il 19enne Assad al-Rafai e il 20enne Tzabahi Abu Shakir, entrambi della zona di Jenin in Cisgiordania. I servizi di sicurezza hanno rilasciato le loro foto e hanno chiesto l’aiuto della popolazione per localizzarli, indicando che i due potrebbero essere ancora in territorio israeliano.

Hamas e la Jihad islamica palestinese ha definito l’attentato un’“operazione eroica”, elogiando come se fosse normale la morte di tre padri di famiglia.

Come spesso accade, il gruppo terroristico che gestisce la Striscia di Gaza, soggiogandone la popolazione, ha provato a trovare una giustificazione (che non c’è) all’atto terroristico e per bocca di un suo portavoce, Hazem Kassen, ha fatto sapere:

“L’operazione di questa sera è una conseguenza della collera palestinese per i ripetuti attacchi degli occupanti, delle loro istituzioni e dei loro coloni contro la moschea al-Aqsa”.

E come spesso accade, a Gaza si è festeggiata la morte dei civili israeliani, con la distribuzione di dolci per le strade.

Perché per gran parte dei palestinesi uccidere israeliani e provocare dolore nelle famiglie è un atto da elogiare e festeggiare.

L’attentato Elad è il settimo atto terroristico mortale dall’inizio della nuova ondata terroristica (iniziata poco meno di due mesi fa) che ha causato complessivamente la morte di 19 persone.

19 persone innocenti piante dai famigliari, da Israele e da tutto il popolo ebraico. 19 persone, la cui morte per molti palestinesi va festeggiata a suon di dolcetti.

L’infingardaggine di Lavrov

di Roberto Olivato

Buongiorno Simpatizzanti, riceviamo e pubblichiamo l’articolo inviatoci dall’Amico e Collega Roberto Olivato

Rik Ferrari, Adimin

L’intervento di Sergej Lavrov, ministro degli Esteri della Russia, nel programma Zona Bianca di Rete 4 di ieri sera, che per la prima volta ha parlato su una tv occidentale dall’inizio della guerra, ha suscitato diverse polemiche.

A parte il fatto di voler giudicare la scelta di Rete 4 di proporre l’intervista al ministro russo, quello che ha stupito, ma c’era d’aspettarselo, è che Lavrov, dal viso gelido, imperturbabile e dalla mimica facciale inespressiva, non ha parlato dell’invasione russa in Ucraina, ma si è dedicato ad attaccare l’occidente per l’aiuto a Zelensky, dando per scontato la giustezza dell’ “operazione speciale”.

Un intervento che non ha lasciato spazio a soluzioni pacifiste, tant’è che per giungere ad una fine del conflitto – ha dichiarato- ” basterebbe che le forze armate ucraine gettassero le armi” , una proposta degna del più abile infingardo che volutamente fa finta di dimenticare che, se gli ucraini non fossero stati attaccati, quelle armi non le avrebbero mai impugnate.

Un’intervista che pertanto ha permesso di comprendere, ove ce ne fosse stato bisogno, di come la Russia non abbia intenzione di fare alcun passo verso la risoluzione del conflitto, ma anzi ha alzato la posta come ha dimostrato con i sorvoli sul territorio della Danimarca e col carico da novanta pronunciato da Vyacheslay Volodin, presidente della Duma, la camera bassa del Parlamento russo, che ha dichiarato “tutti i capi di Stato dei Paesi che forniscono armi all’Ucraina devono essere consegnati alla giustizia come criminali di guerra (sic).

Ci si attende adesso, come riportato dai servizi segreti inglesi, una recrudescenza del conflitto per il quale al momento non si vedono soluzioni, come è emerso dalle parole dello stesso Lavrov