L’ AMMINISTRATORE E’ OBBLIGATO AD ACCEDERE AI REGISTRI IMMOBILIARI PER ACCERTARE LA PROPRIETÀ’ DEL CONDOMINIO?

I° PARTE  –  Di: Avv. Nicola Frivoli

Privacy in condominio. Istruzioni per l’ uso

Avverso la decisione del giudice del gravame, i ricorrenti-condomini proponevano ricorso in cassazione adducendo un solo motivo. Resisteva il Condominio

Con l’ unico motivo, i ricorrenti denunciavano la errata interpretazione degli artt. 1418 e 1223 c.c. e dell’ art. 63 disp. att. c.c., ritenendo di essere proprietari dell’ unità immobiliare oggetto di causa solo con decorrenza dal 2 marzo 2017, data della trascrizione della menzionata sentenza della Corte d’ appello di Torino.

La Cassazione riteneva inammissibile il ricorso proposto, ai sensi dell’ art. 360 bis n. 1 c.p.c., con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’ art. 380 bis c.p.c., in relazione all’ art. 375, comma 1, n. 1 ), c.p.c.

Va precisato che il venditore ed acquirente dell’ immobile, in forza della l. n. 220/2012art. 63, comma 4, disp. att. c.c.- delinea a carico del dell’ acquirente un’ obbligazione solidale, non propter rem, ma autonoma, in quanto costituita ex novo dalla legge in funzione di rafforzamento dell’ aspettativa creditoria del condominio, su cui incombe, poi, l’ onere di provare

l’ inerenza della spesa dell’ anno in corso o a quello precedente al subentro dell’ acquirente ( in tale senso, Cass. civ sez. II, 9 ottobre 2020, n. 21860 ).

In altri termini, il principio della responsabilità solidale dell’ acquirente per il pagamento dei contributi dovuti al Condominio dal venditore è limitata al biennio precedente ( cfr. Cass. civ. sez. II, 27 febbraio 2012, n. 2979; Cass. civ. sez. II 18 agosto 2005, n.. 16975 ). Tale tesi risulta del tutto infondata per le ragioni precisate dagli ermellini.

In caso di azione giudiziale da intraprendere da parte del Condominio per il recupero della quota di spese di competenza di una unità immobiliare, è passivamente legittimato l’ effettivo proprietario di detta unità, e non anche chi possa apparire tale, poggiando la ” responsabilità pro quota ” dei condomini sul collegamento tra debito e la titolarità del diritto reale condominiale, emergente dalla trascrizione nei registri immobiliari ( Cass. civ. S.U. 08 aprile 2002, n. 5035; Cass. civ. sez. II 3 agosto 2007, n. 17039; Cass. civ. sez. II, 25 gennaio 2007, n. 1627; Cass. civ. VI- II, 9 ottobre 2017, n. 23621 ).

In sostanza l’ amministratore di condominio ha, al fine di ottenere il pagamento della quota per spese comuni, l’ onere di controllare preventivamente i registri immobiliari per accertare la titolarità della proprietà.

Ne consegue, per individuare l’ effettivo obbligato al pagamento dei contributi condominiali è, altresì, opponibile all’ amministratore di condominio la sentenza che, come del caso posto al vaglio della Suprema Corte, abbia accolto una domanda di simulazione trascritta da un trasferimento immobiliare, dovendosi considerare che la proprietà del bene sia rimasta, comunque, sempre in capo al simulato alienante ( ricorrenti-condomini ). Va, altresì, sottolineato che vi è sempre l’ obbligo in capo al capo condominio di curare la tenuta del registro dell’ anagrafe condominiale, in forza dell’ art. 1130 n. 6, c.c., e l’ obbligo di chi cede diritti di condominio di trasmettere copia autentica del titolo traslativo, ai sensi dell’ art. 63 comma 5, disp. att. c.c., norme introdotte con la riforma del condominio ( l. 220/2012 ).

Per completezza, tra le attribuzioni dell’amministratori di condominio vi è quella della tenuta di diversi registri condominiali ( art. 1130, nn. 6 e 7, c.c. ), tra cui quello dell’ anagrafe condominiale. Tale registro risponde alla necessità di certificare una gestione amministrativa del condominio corretta, ordinata e trasparente, anche per i terzi, ed ha risolto ( sempre che l’ amministratore sia diligente nell’ aggiornamento dei dati ivi contenuti ) i problemi più ricorrenti in ambito condominiale: individuazione dei soggetti da convocare alle assemblee condominiali; conoscenza degli effettivi proprietari e degli occupanti delle varie unità immobiliari e certezza dei soggetti obbligati verso il condominio per il pagamento degli oneri condominiali.

In argomento, mette conto segnalare che l’ art. 1, comma 59, della l. n. 208/2015 ( c.d. legge di stabilità 2016 ) ha novellato l’ art. 13 della l. n. 431/1998 – che disciplina i ” patti contrari alla legge “ nell’ ambito delle locazioni abitative – stabilendo, al comma 1, che è onere del locatore “provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore e all’ amministratore del condominio, anche ai fini dell’ ottemperanza agli obblighi di tenuta dell’ anagrafe condominiale “.

Il registro, in forza del suo costante aggiornamento sulle variazioni che ciclicamente riguardano i partecipanti alla vita condominiale, realizza un valido apparato di pubblicità e notizia, soprattutto per quanto concerne la titolarità delle singole unità immobiliari, con definitivo superamento della questione del ” condomino apparante “.

In conclusione, la Suprema Corte dichiarava inammissibile il ricorso, e condannava, in solido, i ricorrenti a rimborsare al resistente le spese di giudizio di cassazione.

NONNI – ZII/E NON APRITE LA PORTA AGLI ESTRANEI

Redazione

NON FATE ENTRARE GLI SCONOSCIUTI !!

Non aprite la porta agli sconosciuti e non fateli entrare in casa. Bisogna diffidare degli estranei che arrivano in orari inusuali, specie quando si è soli. Non fate nemmeno aprire la porta ai nipotini!!

USATE CAUTELA NEL PORTA A PORTA !! Fare acquisti < porta a porta > è fortemente sconsigliato. In ogni caso occorre diffidare sempre dagli acquisti molto convenienti e dai guadagni facili. Spesso si tratta di truffe o di merce rubata. CONSIGLI PRIMA DI COMPRARE !! E’ bene non accettare di pagare persone sconosciute con assegno bancario. In generale non va firmato nulla che non sia chiaro. Meglio chiedere sempre prima un consiglio a persone di fiducia.

I NUMERI UTILI SEMPRE SOTTO MANO !! Tenete a disposizione accanto al telefono un’agenda con i numeri dei servizi di pubblica utilità: Enel – Telecom – Acea – A2A etc. . . . . così da averli a portata di mano in caso di necessità.

PLANISFERO CON COSTELLAZIONI DEGLI EMISFERI NORD E SUD DISPOSTE IN ORDINE GEOCENTRICO.

Di: Riccardo Ferrari – Admin

Caro/a Simpatizzante,

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PERCHE’ IL POLITICAMENTE CORRETTO E’ UN

“ PECCATO MORTALE ”

I° PARTE  –  Di: Matteo Castagna

IL “ PENSIERO ” DEVE ESSERE UNICO ( IL LORO ) FINO ALL’ASSURDO, OVVERO FINO AL PUNTO CHE DIRE LA VERITÀ È DIVENTATO UN ATTO RIVOLUZIONARIO, COME SOSTENERE CHE LE FOGLIE SONO VERDI D’ ESTATE

     Tommaso d’Aquino nella Somma Teologica ( II-II, qq. 72-75 ) tratta delle ingiustizie che si compiono con le parole. Troppo spesso si tratta di peccati mortali che, a torto, non vengono presi particolarmente sul serio, ma possono rivelarsi molto gravi. “ Ne uccide più la lingua che la spada ” – afferma il detto popolare. E, si sa: vox populi, vox Dei.

L’ ingiuria verbale lede l’ onore, la diffamazione o detrazione lede la buona fama, la mormorazione distrugge l’ amicizia, e la derisione toglie il rispetto. San Tommaso spiega che nei peccati di parola bisogna considerare soprattutto con quali disposizioni d’ animo ci si esprime, ossia il fine della contumelia, che è disonorare il prossimo nella sua moralità. Se non vi è l’ intenzione di disonorare la persona insultata, perché i fatti si danno per veri ed acclarati, rimane peccato l’ insulto, ma non vi è contumelia.

   La detrazione ( q. 73, a. 1 ) è una maldicenza o denigrazione della fama altrui, fatta di nascosto. Essa consiste nel « mordere di nascosto la fama ( ossia la “ stima pubblica o notorietà ”, N. Zingarelli ) di una persona ” come si legge nell’ Ecclesiaste ( X, 11 ): “ Se il serpente morde in silenzio, non è da meno di esso chi sparla in segreto ». Poi l’ Angelico spiega che come ci sono due modi di danneggiare il prossimo in azioni: apertamente ( p. es. la rapina o le percosse in faccia ) o di nascosto ( p. es. il furto o una percossa “ a tradimento ” ossia alle spalle ); così vi sono due modi di nuocere con le parole: apertamente ( la contumelia in faccia, q. 72) o di nascosto ( la maldicenza o detrazione, q. 73 ).

San Paolo: “ è degno di morte [ spirituale o dell’ anima ] non solo chi commette il peccato di [ detrazione ], ma anche chi approva coloro che lo commettono ”

> >  > > > CONTINUA CON IL SIMPATIZZANTE DI AGOSTO > >  >

           IL CAMPIONATO DELLE OPERE INCOMPIUTE

di Achille Colombo Clerici 

                      

Viadotti che finiscono nel nulla, scuole e ospedali mai entrati in attività, dighe che raccolgono soltanto terra, palazzi storici da recuperare e strade e porti da mettere in sicurezza, e poi reti fognarie, risanamenti idrogeologici, centri sportivi … Il campionario delle opere incompiute di competenza di Regioni e Comuni è quanto mai variegato secondo il dossier del Ministero delle Infrastrutture.

Sono 379 per un importo di 1,817 Mld di euro – occorreranno 1.250 milioni per completarle – localizzate per il 73% al sud e nelle isole. Ai poli opposti della classifica le Province autonome di Trento e Bolzano, zero incompiute, e la Sicilia, una su tre. La Lombardia ha invece in sospeso 19 opere i cui oneri per l’ultimazione dei lavori ammontano a oltre 59 milioni, oltre il 70% rispetto al totale delle regioni settentrionali: ma, come sappiamo, la Lombardia è di gran lunga la regione più popolosa d’Italia. Per quanto riguarda le opere di competenza delle amministrazioni centrali, quelle incompiute sono 15, ed abbisognano di 428 milioni per essere completate.

Se invece i conti si fanno prendendo a riferimento la popolazione residente, in testa balza il Molise.Gli oneri per l’ultimazione delle 11 opere incompiute di questa regione si traducono infatti in ben 416 euro pro-capite, una cifra enorme se comparata alle altre regioni: Sardegna 78 euro, Sicilia 59, Calabria 55, Basilicata 51, Valle d’Aosta 25, Marche 13, Puglia 8, Lombardia 6, Lazio, Liguria e Abruzzo 4, Umbria 3. Chiudono il cerchio, con importi sempre più bassi, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Veneto, Piemonte, fino all’Emilia Romagna che chiude con 0,3 euro pro-capite.

Quali sono le ragioni di questi ritardi, alcuni dei quali pluridecennali? Mancanza di fondi, cause tecniche, sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge, fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell’impresa appaltatrice, risoluzione o recesso dal contratto e mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell’ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore.

Una nota significativamente positiva in questo non esaltante panorama: il numero delle opere incompiute si è ridotto significativamente. Solo 5 anni fa si contavano 752 opere, dal 2017 queste si sono quindi globalmente dimezzate.

Questo non è che un sotto capitolo di quello più generale che riguarda gli sprechi delle pubbliche amministrazioni, che ammontano a qualcosa come 30 Mld all’anno, ben il 6% del prelievo fiscale. Perché non si sente più parlare di spending revew?

I SOGNI DEI – GIOVANI DI IERI –

I sogni degli anziani Quattro sono i periodi della vita: nel primo si impara, nel secondo si insegna ciò che si è imparato, nel terzo si va nel bosco e nel quarto si impara a mendicare.

Questo antico proverbio indiano mi permette di riflettere su un tema difficile emerso, con riflessioni e toni contradditori, nella recente crisi generata dal coronavirus: l’ecatombe di anziani morti, spesso, in solitudine e il dibattito che ne è seguito.

Perché tante persone fragili, deboli, non sono state protette?

Perché, nella concitazione di momenti terribili, si è parlato di priorità nelle cure da destinare ai più giovani e sani, collocando al fondo della lista i vecchi?

Nella tormenta della pandemia, non dimentichiamoci delle persone anziane! E’ l’inizio di un appello firmato da un gruppo di intellettuali e scienziati pubblicato su Le Monde nei giorni più duri.

Un appello che è stato largamente condiviso e che ha cercato di dare una cornice più ampia e meno statistica ai tanti anziani morti per coronavirus.

CASA DOLCE CASA: BALCONI

Da: Il Nuovo Condominio di Massimo Fracaro e Germano Palmieri

I balconi e il loro utilizzo sono fonte perenne di discussione: dai panni stesi allo sgocciolamento dell’ acqua usata per annaffiare piante e fiori, dalla caduta di briciole, al “ fall out “ liberato dalla battitura dei tappeti, per non parlare delle spese da sostenere quando è necessario rifargli e magari non tutti i condomini godono di questo spazio esterno.

I balconi non rientrano fra le parti comuni dell’edificio ( Corte di Cassazione 7/9/1996, n 8159 ) ma non fare parte integrante dell’ appartamento cui si riferiscono. Alcuni elementi di essi, però ( Per esempio: i decori ), se destinati all’ abbellimento della facciata sono considerati parti comuni dell’edificio; la circostanza, da valutarsi caso per caso, rileva ai fini della ripartizione delle spese. Non è raro che un balcone venga trasformato in → Veranda.

Il balcone va tenuto distinto dal > > Lastrico solare di uso esclusivo.

Apertura: è possibile aprire un balcone nella facciata, alle seguenti condizioni: > si deve rispettare il decoro architettonico dell’edificio; > non si deve arrecare danno alle parti comuni o alla proprietà individuale di uno o più condomini; Lettera B B

> > va rispettata la normativa urbanistica e quella sulla distanza legale fra costruzioni. L’ apertura di un balcone è consentita anche se questo sporge sul cortile condominiale, con conseguente occupazione della colonna d’ aria sovrastante la parte comune; occorre però accertare che l’ iniziativa non pregiudichi la normale fruizione o la possibilità di utilizzo del cortile da parte degli altri condomini ( Corte di Cassazione 21/6/1993, n 6850 ).

In pratica l’ innovazione non deve comportare un sensibile diminuzione di aria e luce a carico di un condomino o delle parti comuni dell’edificio. Una volta accertato che non vi siano controindicazioni ( Ma sul decoro architettonico si può sempre discutere ), se ne deve dare preventiva notizia all’ amministratore, specificando i dettagli dell’ intervento e le modalità di esecuzione.

L’ amministratore, a sua volta, ne riferisce all’ assemblea ( Secondo comma articolo 11222 codice civile ). Danni La distinzione, nell’ ambito dei balconi, fra parti comuni e parti esclusive, si riflette sull’ accertamento di chi sia tenuto a risarcire gli eventuali danni che dovessero derivare da questa porzione del fabbricato: il condominio o il singolo proprietario, a seconda che si tratti di una parte considerata comune o di proprietà esclusiva.

Cosi, se i decori sono riguardabili come abbellimento dei solo balcone, del danno risponderà il proprietario; se, invece, hanno funzione di abbellimento della facciata, sono considerati parti comuni dell’ edificio, per cui toccherà al condominio risarcire il danno ( Corte di Cassazione 7/9/1996, n 8159 ).

In particolare, con riferimento ai frontalini (Ossia alla parte visibile della soletta del balcone), la Corte di Cassazione (Sentenza n 2241 del 30/1/2008 ) li ha considerati beni comuni, in quanto elementi che s’inseriscono nella facciata e concorrono a costituire il decoro architettonico dell’ edificio. Se però il danno è causato direttamente dal proprietario del balcone, sarà questi a doverlo risarcire, come nel caso del distacco di un pezzo d’intonaco provocato da una pianta rampicante, da infiltrazioni dovute all’ annaffiatura o da cattiva manutenzione.

Divieti Un condomino non può alzare il parapetto del balcone se ciò compromette il decoro architettonico dell’edificio, né può spostare in avanti la ringhiera, acquisendo la possibilità, fino a quel momento preclusa, di affacciarsi sulla sottostante terrazza ( Tribunale di Napoli 18/6/1998 ).

Inoltre sul balcone non si possono stendere panni se ciò è vietato dal regolamento del condominio o da quello di polizia urbana.

In particolare, il Tribunale di Milano (Sentenza del 27/9/1965 ) ha considerato in contrasto con l’articolo 1102 codice civile l’ esposizione di biancheria sgocciolante da balconi o finestre degli appartamenti nel sottostante cortile condominiale, mentre il Giudice di pace di Caserta (Sentenza del 28/4/1998 ) ha considerato la sciorinatura ( Ossia l’ esposizione ) di panni sulle ringhiere dei panni superiori compresa nei limiti della normale tollerabilità per i proprietari delle unità immobiliari sottostanti.

Il Tribunale di Bologna, infine ( Sentenza del 4/3/1993 ), ha precisato che la norma del regolamento condominiale che impone di non sciorinare i panni riguarda esclusivamente le parti comuni nel rispetto di un generale principio di decoro architettonico, e non è pertanto applicabile quando si tratti del rapporto tra due proprietà individuali; in tale ipotesi, quindi, trovano applicazione le norme sui rapporti di buon vicinato e quella che obbliga a risarcire l’eventuale danno provocato dolorosamente o colposamente (Articolo 2043 codice civile ). Altro punto “caldo “ è la trasformazione del balcone in > > Veranda.

IL VERO PENTITO LO FA PARLANDO DI ALTRO/I . . . FATTI ??

Fonte: Gianni Toffali –  Dossobuono Verona  

Fare il moralista sulle azioni di chi è passato a migliore vita è simile ad atteggiarsi a ” magnifico ” ma con il deretano degli altri. Prassi sempiterna che non conosce declino.

Attendevo di giungere tra voi. È da qui, da questo luogo tristemente evocativo, che vorrei iniziare quanto ho nell’animo: un pellegrinaggio penitenziale. Giungo nelle vostre terre natie per dirvi di persona che sono addolorato, per implorare da Dio perdono, guarigione e riconciliazione, per manifestarvi la mia vicinanza, per pregare con voi e per voi »”. Papa Francesco si è così rivolto alle comunità native del Canada nel discorso tenuto il 25 luglio, nell’ex scuola residenziale Ermineskin durante il suo storico viaggio a Maskwacis per chiedere perdono per gli abusi commessi nelle scuole cattoliche contro i popoli indigeni.

A parte il fatto che ai ( veri ) pentimenti delle parole, susseguono i fatti ed i risarcimenti ( ” dettaglio ” che non c’è stato! ) , la gravità dell’atto ” riparatorio ” è che il cosiddetto massacro dei bambini indigeni è una sesquipedale leggenda metropolitana inventata dai soliti anticlericali. Tra i mesi di maggio e luglio 2021 i mass media di tutto il mondo bombardarono l’opinione pubblica con la notizia scioccante del ritrovamento di centinaia di resti di bambini nativi sepolti segretamente in fosse comuni nei terreni di scuole cattoliche in tutto il Canada nella prima metà del XX secolo, alcuni dei quali addirittura presentavano segni di morte violenta.

Sulla scia di affermazioni non comprovate da parte dei leader aborigeni, diversi media amplificarono e gonfiarono la storia affermando che erano stati trovati i corpi di 215 bambini, aggiungendo che «migliaia» di bambini erano «scomparsi» dalle scuole residenziali e che i genitori non erano stati informati. I siti indisturbati divennero addirittura « fosse comuni» dove i corpi furono gettati alla rinfusa. Non sottolineando mai che si tratta solo di speculazioni o potenzialità, e che nessun resto è stato ancora trovato, i governi e i media stanno semplicemente concedendo credito a quella che è davvero una tesi: la tesi della «  » dei bambini delle scuole residenziali.

Da un’accusa di « genocidio culturale » approvata dalla Commissione per la Verità e la Riconciliazione ( TRC ) siamo passati al « genocidio fisico », una conclusione che la Commissione rifiuta esplicitamente nel suo rapporto.  Le esumazioni non sono ancora iniziate e nessun resto è stato ovviamente trovato. Le storie immaginarie e l’emozione hanno superato la ricerca della verità. Della squallida vicenda rimangono le chiese bruciate e vandalizzate di cui un vero papa cattolico dovrebbe pretendere scuse e indennizzi.

Sos siccità !!!

ACQUA, UN BENE SPRECATO

di Achille Colombo Clerici                       

Mentre fiumi e torrenti sono in secca e i bravi cittadini vengono invitati – oppure obbligati dalle ordinanze comunali – a non utilizzare acqua potabile per riempire piscine e innaffiare giardini e si chiudono fontane e fontanelle, sotto i nostri piedi si disperdono milioni di litri del prezioso liquido a causa della rete idrica obsoleta.

E’ certamente cosa buona sensibilizzare ciascuno di noi a razionalizzare l’acqua potabile che giunge nel 97% delle nostre abitazioni: ma sorge il sospetto che tale lodevole messaggio si trasformi nella classica foglia di fico per celare le responsabilità di chi gestisce questo bene, si tratti di pubblici amministratori o di operatori industriali pubblici e privati.

Secondo Istat nel 2020 la dispersione idrica nel nostro Paese ha raggiunto, con 3,4 miliardi di metri cubi all’anno, il 42 per cento dell’acqua immessa nel sistema. Il 60% della rete idrica (il 70% nei centri urbani) è stato messo in posa più di 30 anni fa, e il 25% (40% nei centri urbani) supera i 50 anni di età.

Sotto accusa l’assenza di una manutenzione programmata che diventa più evidente nel centro-sud. Mentre nelle Regioni del nord-est e del nord-ovest viene disperso (e quindi sprecato) rispettivamente il 38,9% e il 32,2% dell’acqua immessa nella rete idrica, nel resto d’Italia la situazione è decisamente più drammatica: 49,4% al centro e 51,3% nel sud e nelle isole.

Nel 2018, in Abruzzo c’era una dispersione idrica del 55,6%, in Basilicata del 45,1%, in Lazio del 53,1% e in Sardegna del 51,2%, contro il 22,1% della Valle d’Aosta, il 29,8% della Lombardia e il 31,2% in Emilia-Romagna. 

Se gli investimenti nel sistema idrico sono decisamente aumentati negli ultimi dieci anni, toccando anche i 49 euro per abitante ogni anno, si scende a 35 per abitante/anno nel Mezzogiorno: bisognerebbe salire fino ad almeno 80 euro per rimanere in linea con gli standard europei.

Progetti di riqualificazione rientrano tra le opere del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che per questo ambito prevede investimenti complessivi di 900 milioni di euro, con una prima tranche da 630 milioni. In generale, per raggiungere l’obiettivo della “Garanzia della sicurezza dell’approvvigionamento e gestione sostenibile ed efficiente delle risorse idriche lungo l’intero ciclo”, il Pnrr stanzierà un totale di 4,38 miliardi. Speriamo siano sufficienti.