COME DISDIRE LA TRATTENUTA PER LA TESSERA

SU UNA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ’ – Redazione

     I contribuenti che si rivolgono a un sindacato delegandoli all’ invio della domanda della pensione, vi si iscrivono per ottenere assistenza gratuita. Salvo poi rimanere iscritti e continuare a pagare la quota sindacale, trattenuta sulla pensione. L’ iscrizione può tuttavia essere revocata in qualunque momento.

   La revoca della trattenuta sindacale sulla pensione, anche per i trattamenti di reversibilità, si può ottenere in due modi: comunicandone la volontà direttamente al sindacato, oppure inviando la richiesta direttamente all’ INPS ( in questo secondo caso, sarà poi l’ istituto previdenziale a comunicare la scelta al sindacato e a bloccare la trattenuta ).

   Le istruzioni sono contenute nella circolare INPS 85/2020, che fornisce i chiarimenti relativi alla gestione delle trattenute sindacali sulla pensione. Innanzitutto, precisa l’ INPS:

il pensionato può comunicare la volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, sia direttamente all’ INPS sia attraverso le Organizzazioni sindacali.

   La comunicazione all’ INPS può essere inviata tramite il servizio online ( da “ Gestione deleghe sindacali su trattamenti pensionistici ”, cliccando poi su Revoca Delega esistente ), recandosi fisicamente agli sportelli. Ricordiamo infine che è possibile rivolgersi a un centro per l’ assistenza fiscale ( CAF ): Cittadinanzattiva, ( CITTADINANZATTIVA è un’ organizzazione fondata nel 1978, che promuove l’ attivismo dei cittadini per la tutela dei diritti, la cura dei beni comuni, il sostegno alle persone in condizioni di debolezza ), A Milano in via Rivoli 4, raggiungibile con tram n. 4, MM. Verde fermata Lanza, email: consumatori@cittadinanzattivalombardia.com

PER QUALCHE EURO IN PIU’

Per avere soldi tutto l’anno secondo la tradizione popolare,

il primo giorno del nuovo anno occorre mangiare sei semi, simbolo appunto do denaro, di solito ceci o lenticchie. Inoltre bisogna indossare un abito nuovo e tenere del denaro in tasca. Inoltre, è bene ricordarsi di non cominciare mai l’anno nuovo con le tasche o un armadio vuoti, altrimenti si prospettano dodici mesi di carestia.

Altri insoliti sistemi per garantirsi un bel gruzzolo durante l’anno sono di tenere in tasca un ragno portafortuna, oppure una moneta con un foro nel mezzo: una parte del nuovo danaro va messo in una tasca vuota, per richiamane dell’altro.  C’è anche chi spunta sul primo danaro ricevuto nella giornata per avere sempre la fortuna dalla sua parte.

 Chi invece il danaro lo “prende”, se non vuole essere scoperto, dovrà compiere i suoi furti tenendo un cuore di rospo, e ci se ne appropria il giorno di natale senza essere scoperto, sarà al sicuro anche con il resto dell’anno.

 E’ una tradizione consolidata infine che calpestare sterco porta denaro e fortuna: è probabile che questa tendenza popolare derivi dal fatto che l’oro, nella ricerca alchemica, era sempre ricavato dalla trasformazione della materia più grezza . . .  

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La ruota della Vita: Tra mito, storia e Astrologia Formato Kindle
di Riccardo Ferrari (Autore)  Formato: Formato Kindle
     Attraverso la mitologia e la storia è più facile comprendere l’Astrologia e l’evolversi del ciclo della vita vegetale, animale ed umana. L’uomo è un universo in miniatura. Tutte le cose che si trovano nei cieli e sulla terra hanno un leggero ascendente sul suo essere. L’uomo è collegato ad una ruota, la ruota della natura e, deve sottostare al ritmo di quella ruota. Cosi, la grande ruota del cosmo gira e porta all’uomo sul globo terrestre il tempo della semina e del raccolto, la luce e l’oscurità, il caldo e il freddo, la notte e il giorno. L’Astrologia, così come è qui interpretata, ci fa acquisire una conoscenza più rigorosa e dettagliata di noi stessi e delle persone che ci circondano. Non è la scoperta del nostro futuro che qui è importante, ma la possibilità di modificare positivamente gli aspetti negativi del destino di ciascuno di noi.
 
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USO ESCLUSIVO IN CONDOMINIO: E’ LEGITTIMO?

     Quando si parla di uso esclusivo in condominio ci si riferisce al diritto, riconosciuto a uno o più condomini, di utilizzare un’ area comune come se fosse propria, escludendo quindi dal relativo godimento tutti gli altri condòmini. Seppur a fronte di numerose situazioni in cui, all’ interno dei condomini italiani, si concretizzano forme di « uso esclusivo », di recente le Sezioni Unite della Cassazionehanno fatto irruzione sull’ argomento come un fulmine a ciel sereno, stabilendo un principio che potrebbe pregiudicare prassi ormai consolidate in diversi edifici. 

   In particolare, è stato stabilito che non è legittimo l’ uso esclusivo in condominio di beni che dovrebbero invece appartenere a tutti i condomini, in proporzione ai rispettivi millesimi. Questo per due ragioni. La prima è che la proprietà non può mai essere ceduta se non con il consenso dello stesso titolare: il che, in ambito condominiale, richiede inevitabilmente l’ unanimità. Solo quest’ ultima infatti consente al proprietario del bene di disporre della propria quota in favore di altri. In secondo luogo – dice la Cassazione – non sono ammessi diritti reali diversi da quelli contemplati dalla legge ( ossia « atipici » ) e il nostro Codice civile non prevede, in alcuna disposizione, la possibilità di costituire un diritto d’uso esclusivo. Di qui la conseguenza ineluttabile della nullità di qualsiasi patto di trasferimento dell’ unità immobiliare a cui si aggiunga anche il diritto d’ uso esclusivo su una parte comune del condominio. Ma, più nel concreto, quando si verifica l’ uso esclusivo sulle aree condominiali? Un tipico esempio è costituito dai casi in cui un parcheggio del cortile viene attribuito ad un solo condomino, come succede spesso quando si acquista l’ appartamento direttamente dall’ originario costruttore ( il caso classico è quello dell’ appartamento in condominio dotato di un posto auto in “ uso esclusivo ” nel cortile dell’ edificio ).

   Sono frequenti anche altri casi di “ uso esclusivo ”, relativamente, ad esempio, al ballatoio della scala condominiale dove affacciano due appartamenti di proprietà di un solo condomino; oppure al giardino antistante l’ appartamento del piano terreno che viene attribuito al relativo proprietario, il quale di solito lo recinta, lo cura e ne falcia l’ erba ( anche se in proposito, la Cassazione ha detto che tutto il condominio deve partecipare alle spese di potatura degli alberi quando questi contribuiscono al decoro dell’ edificio ). Si pensi ancora all’area prospiciente un’ unità immobiliare, sempre al piano terra, destinata ad attività commerciale ( per posizionare i tavoli di un bar o ristorante o per montare un gazebo per la reception dei clienti o per mettere in mostra prodotti in vendita ). Per non parlare dell’ uso esclusivo dell’ ascensore a vantaggio degli appartamenti ai piani alti ( o di altri impianti al servizio solamente di una parte dei condomini), a meno che in queste ipotesi non si configuri un condominio parziale.

L’ UMANITA’ PER L’ATTRIBUZIONE DI UN BENE CONDOMINIALE

Ai sensi dell’ articolo 1102 del Codice civile, tutti i condomini possono utilizzare le aree comuni a patto che non ne modifichino la destinazione e non impediscano anche agli altri condòmini di farne pari uso. Questa seconda condizione racchiude in sé il divieto di previsione di diritti d’ uso esclusivo, salvo che vi sia il consenso di tutti gli interessati. Come detto, solo un regolamento condominiale o una delibera assembleare approvato all’ unanimità potrebbero derogare alla suddetta norma. Pertanto, se l’ uso esclusivo non è stabilito nel regolamento contrattuale ( ossia approvato all’ unanimità  ) redatto quando il condominio è stato formato ( caso nel quale si impone a tutti i successivi acquirenti delle unità immobiliari del fabbricato ) e lo si vuole introdurre in un momento successivo alla sua costituzione, serve il consenso di tutti i partecipanti al condominio: è il presupposto per formare atti validi qualificabili come costitutivi di diritti reali sugli enti comuni dell’ edificio o come locazioni sopra i nove anni.

DIVIETO DI USO ESCLUSIVO: COSA HANNO DETTO LE

SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE

   In termini piuttosto tecnici, la Cassazione ha detto che « il principio di tipicità legale necessaria dei diritti reali si traduce nella regola secondo cui i privati non possono creare figure di diritti reali al di fuori di quelle previste dalla legge, né possono modificarne il regime. Ciò comporta che i poteri che scaturiscono dal singolo diritto reale in favore del suo titolare sono quelli determinati dalla legge e non possono essere validamente modificati dagli interessati. Con l’ effetto che la clausola negoziale attributiva del cosiddetto « diritto di uso esclusivo condominiale » deve ritenersi vietata perché funzionale alla creazione di un atipico di diritto reale limitato, idoneo a incidere sulla struttura della situazione giuridica di comproprietà condominiale ex articolo 1102 del Codice civile. Si tratterà, pertanto, di interpretare la predetta clausola nel tentativo di recuperarla all’efficacia ( esclusivamente ) tra le parti ». Pertanto, l’ accordo contrattuale avente a oggetto la creazione del cosiddetto diritto reale di uso esclusivo su una porzione di cortile condominiale, costituente come tale parte comune dell’ edificio, mirando alla creazione di una figura atipica di diritto reale limitato – tale da incidere, privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune, sancito dall’articolo 1102 del Codice civile – è vietata dalla legge. E ciò perché, come detto, il Codice è improntato sul principio del “ numero chiuso ” dei diritti reali e della tipicità degli stessi. 

BUON NATALE A VOI CHE CI SEGUITE E ALLE VOSTRE FAMIGLIE

UN PO’ D’ORIGANO SULLA TUA TOSSE

Non riservate solo alla cucina questa pianta profumata: è un rimedio per alcuni disturbi

   L’origano (Origanum vulgare), il cui nome in greco significa “ornamento delle montagne”, si incontra nelle regioni meridionali montuose e deserte in tutta Europa. Stelo eretto, ramificato, spesso rossastro, ha foglie ovali leggermente pelose e fiori violetti che forniscono alle api un nettare prelibato.

Le sommità fiorite di questa pianta sono ritenute utili contro l’infiammazione acuta e cronica dei bronchi, come espettorante, come gradevole sedativo della tosse. I fiori di origano si rivelano, inoltre, un benefico coadiuvante nelle costipazioni.

Per le sue proprietà stimolanti l’origano è considerato anche adatto come stimolante dell’appetito, nei casi di astenia e di svogliatezza, in coincidenza con i cambiamenti di stagione.

Soprattutto per le adolescenti che soffrono ad ogni ciclo, favorisce un flusso mestruale meno doloroso.

Questa profumata pianta può dare, infine, sollievo in caso di reumatismi e di torcicollo.

  • Per stimolare l’appetito: far macerare per dieci giorni cinquanta grammi di sommità fiorite in un litro di vino moscato e berne un bicchierino prima dei pasti.
  • Contro tosse, bronchiti, tracheiti: porre in infusione 10 grammi di sommità fiorite per 15 minuti in un litro d’acqua bollente. Berne tre tazze al giorno.
  • Contro dolori reumatici e torcicollo: mettere la pianta fresca schiacciata in un panno, lasciate il tutto sul coperchio di una pentola d’acqua bollente, quando il cataplasma è caldo applicare sulla zona dolorante.

CONDOMINIO E TAPPETI

Redazione

     Quelle di battere i tappeti sono una delle faccende domestiche più ricorrenti, caratterizzata, però, da un elevato tasso di rumorosità e da una fastidiosa ricaduta di polvere e sporcizia. Come ci si deve regolare? Se il regolamento di condominio contiene una clausola che disciplina quest’ attività, è sufficiente attenervisi per evitare fastidi. In genere il regolamento consente la battitura dei tappeti solo in alcune ore del giorno ( Per lo più dalle otto alle dieci del mattino ), e a condizione che non avvenga dalle finestre o dai balconi che affacciano sulla verticale del portone d’ ingresso. Ma se il regolamento tace sul punto? In questa ipotesi, se l’ edificio è dotato di terrazza condominiale, è preferibile servirsene per l’ operazione, anche nel caso in cui l’ assemblea avesse deliberato il divieto di battervi tappeti o stendervi biancheria: il Tribunale di Milano, infatti, con sentenza del 14/1/1991 ha sancito

l’ illegittimità di questa delibera perché in contrasto con l’ articolo 1102 del codice civile, per la quale i condomini possono servirsi della cosa comune a condizione che non ne alterino la destinazione. Sulla stessa lunghezza d’onda il Tribunale di Brescia

( 6/7/2000 ). Anche il Tribunale di Napoli

( Sentenza del 5/1/2001 ) ha stabilito che il divieto di battere tappeti può essere inserito nel regolamento soltanto all’ unanimità, trattandosi di clausola che introduce una limitazione delle facoltà inerenti al diritto di proprietà dei singoli condomini. In mancanza di un terrazzo condominiale, o di un proprio terrazzo, si può usare una finestra interna e comunque che non si trovi sulla verticale del portone d’ ingresso o Seguici anche in . . . Pensionatiitaliani - Home  Facebooksu quella dei panni stesi dai sottostanti piani